L'Arciconfraternita e gli Statuti nel Tempo

Gli Statuti della Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma

La Compagnia dei Senesi, presente nell'Urbe agli inizi del '500 da diversi anni, volle darsi le prime Regole – costituendosi ufficialmente quale "Confraterita della Natione Sanese in Roma, in nome di S. Caterina" - il 4 luglio del 1519. Con queste Regole, i confratelli intesero fissare gli scopi del Sodalizio, rimasti nella sostanza sino ad oggi immutati, pur avendoli nel tempo rivisitati e adeguati nelle forme e negli obiettivi immediati in ragione delle esigenze delle diverse epoche: quelli di "aiutarsi scambievolmente con l'opera e con il consiglio nei loro bisogni spirituali e temporali e di adempiere insieme i propri doveri religiosi". E tali scopi vennero subito concretizzandosi nell'esercizio di opere di carità, soprattutto nei confronti di senesi ( le elemosine, la sepoltura dei defunti, l'aiuto ai carcerati, la cura degli ammalati, l'accoglienza dei pellegrini, la elargizione di doti a zitelle per sposarsi o monacarsi; e, qualche tempo dopo – in forza di uno speciale privilegio -, la richiesta di grazia per condannati a morte o alla galera ). Il saccheggio degli uffici della Arciconfraternita nel 1798 ha privato il Sodalizio del testo del primo Statuto, scritto dopo il 4 luglio 1519 e riconosciuto ed approvato subito da Leone X. Dopo alcuni aggiustamenti, nel corso del '600, le carte statutarie in vigore subirono nel 1744 – a motivo di un necessario aggiornamento richiesto dalle "leggi" e dai "tempi "che cambiano" e anche a seguito di alcune visite apostoliche – un completo rifacimento con la stesura di nuovi Statuti, approvati da Benedetto XIV il 30 giugno di quell'anno. Le loro disposizioni furono interpretate e completate da numerosi decreti negli anni successivi. Tali statuti – con alcuni ritocchi ai Regolamenti nel corso dell' '800 – restarono validi fino al 1897, quando si dovette mettere mano ad un nuova carta statutaria, per ottemperare alla Legge Crispi del 1890, la quale imponeva che tutti i Pii Sodalizi specificassero statutariamente "la origine, la sede, gli scopi loro" e delle Fondazioni da essi amministrate. Così l' Arciconfraternita doveva definirsi "Opera Pia con oneri di Culto", anche se con "esistenza autonoma", con i caratteri di "ente morale e giuridico" e perdeva, sostanzialmente, come tutte le Confraternite, la natura di associazione privata per diventare Ipab ( Istituto pubblico di Assistenza e Beneficenza ), assoggettata alla approvazione delle competenti autorità. Dopo alcuni ritocchi al Regolamento nel 1966, lo Statuto veniva sottoposto nel 1987 - pur nell'assoluto rispetto delle "tavole di fondazione" e delle "tradizioni del luogo pio"- ad alcune modifiche per potersi adeguare al mutato ordinamento costituzionale. Il 7 settembre 1998 - essendo finalmente dichiarato illegale, a distanza di un secolo, il principio della Legge Crispi in ordine alla pubblicità dei Pii Sodalizi e venendo ripristinato il loro diritto ad esistere quali associazioni private - l' Arciconfraternita varava un nuovo Statuto, quello attualmente in vigore, in forza del quale poteva riaffermare la sua originaria natura di "Associazione con personalità giuridica". I suoi scopi sono ancora quelli inerenti all' "esercizio comune, tra i confratelli", delle "pratiche religiose e del culto di S. Caterina"; e dell'"esercizio di opere di mutua carità materiale o morale tra i confratelli". A tali scopi, naturalmente, si aggiungono quelli inerenti agli impegni del Sodalizio in ordine alla amministrazione – a fini caritativi - dei beni di proprietà, e alla conservazione e alla promozione del proprio patrimonio religioso, culturale, storico e artistico e delle tradizioni proprie della nazione senese, allo scopo di contribuire a mantenerne viva la cultura in Roma.